Art. 3.
(Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano;».